Corte di Giustizia UE, 23 aprile 2026 (C-132/25) – I provvedimenti cautelari anticipatori SONO REVOCABILI QUALORA NON SIA AVVIATO IL GIUDIZIO DI MERITO.
Con la sentenza del 23 aprile 2026, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha risolto una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione italiana, con una pronuncia destinata ad avere significativo impatto sulla prassi cautelare in materia di proprietà intellettuale.
Il caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza cautelare emessa nel 2018 dal Tribunale di Roma, che aveva vietato a una società di ristorazione (M.M. Ristorazione Srl) l’uso del segno distintivo “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute”, ritenuto confondibile con il marchio figurativo “Mò Mò” di titolarità della Villa Ramazzini Srl. Il titolare del marchio, tuttavia, non aveva mai promosso il successivo giudizio di merito. Nonostante ciò, i giudici di merito italiani avevano ritenuto il provvedimento cautelare ancora efficace, facendo leva sull’art. 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale (CPI), che esclude la decadenza automatica per i cosiddetti provvedimenti anticipatori — ossia quei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
La questione pregiudiziale
La Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’art. 9, par. 5, della direttiva 2004/48/CE — che impone agli Stati membri di garantire la revoca o la cessazione degli effetti delle misure provvisorie qualora il titolare non inizi il giudizio di merito entro il termine stabilito — osti a una simile previsione nazionale.
La risposta della Corte
La Corte ha risposto affermativamente, con una motivazione articolata su più piani.
Sul piano letterale, ha osservato che l’art. 9, par. 5 della direttiva copre un ampio spettro di misure provvisorie e non prevede alcuna eccezione per i provvedimenti di natura anticipatoria.
Sul piano sistematico, ha ribadito che tale disposizione attribuisce al convenuto il diritto — su sua richiesta — di ottenere la revoca della misura cautelare ove il titolare resti inerte. L’obiettivo è evitare che provvedimenti urgenti, adottati sulla base di una cognizione sommaria, producano effetti indefiniti senza un controllo giurisdizionale nel merito.
Sul piano teleologico, ha chiarito che il principio di economia dei giudizi — richiamato dai giudici italiani a sostegno della norma nazionale — non può prevalere sulle garanzie espresse sancite dal diritto dell’Unione a tutela dei diritti della difesa, presidiate anche dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La Corte ha infine precisato che la clausola di maggior favore di cui all’art. 2, par. 1, della direttiva non consente agli Stati membri di mantenere in vigore misure cautelari senza obbligo di giudizio di merito: le condizioni di applicazione delle misure provvisorie fissate dalla direttiva non rientrano nell’autonomia procedurale nazionale.
La pronuncia si segnala per la sua nettezza. La Corte chiude ogni spazio interpretativo: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che ottenga un provvedimento cautelare — anche di natura anticipatoria — non può sottrarsi all’onere di instaurare il giudizio di merito entro i termini di legge. In caso contrario, il convenuto ha il diritto di chiederne la revoca.
Ne deriva che l’art. 132, comma 4, del CPI, nella parte in cui esclude la decadenza per i provvedimenti anticipatori, è incompatibile con il diritto dell’Unione e dovrà essere disapplicato dai giudici nazionali.
