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Contraffazione di marchio online: la Cassazione conferma il criterio del luogo di stabilimento dell’inserzionista
Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2025, n. 30212
Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della competenza territoriale nelle controversie di contraffazione di marchio attuata tramite Internet, confermando l’orientamento restrittivo già espresso nel 2020.
Il caso. Una società produttrice di tessuti stampati, titolare di un marchio registrato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano una concorrente che, pur avendo usato localmente e senza registrazione un segno identico, aveva iniziato a commercializzare i propri prodotti anche online — tramite proprio sito e piattaforma Farfetch — al di fuori dei limiti del preuso. Il Tribunale di Milano declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Ancona, sede legale della convenuta.
La questione giuridica. La ricorrente sosteneva che la competenza dovesse radicarsi a Milano, sia perché lì erano stati consegnati i prodotti acquistati online, sia perché lì aveva sede la società danneggiata. La Cassazione ha respinto entrambe le tesi.
La decisione. La Corte ribadisce che, in materia di proprietà industriale, l’art. 120, comma 6, c.p.i. costituisce norma speciale rispetto all’art. 20 c.p.c. e che il forum commissi delicti va individuato non nel luogo di consegna del prodotto né nella sede del danneggiato, bensì nel luogo di stabilimento dell’inserzionista — ove è avviato il processo tecnico di immissione dei contenuti nella rete — oppure, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito di ecommerce. Riconoscere competenza al giudice del luogo di consegna, avverte la Corte, aprirebbe la strada a una competenza territoriale “diffusa” e al rischio di forum shopping. La pronuncia chiarisce altresì che gli acquisti effettuati dal titolare del marchio al solo scopo di precostituirsi la prova non sono idonei a radicare la competenza nel luogo di consegna. I motivi relativi a tale profilo restano tuttavia assorbiti, essendo già stata rigettata in radice la rilevanza del criterio della consegna.